Le sanzioni tributarie vanno proporzionate anche in relazione alla condotta dell’agente
La Corte Costituzionale con la sentenza n. 46 del 17 marzo 2023 ha statuito che la sanzione per l’omessa presentazione della dichiarazione deve essere commisurata al comportamento del contribuente che abbia presentato la propria dichiarazione e, sebbene con alcuni anni di ritardo rispetto alle scadenze legali ma comunque prima di ricevere gli avvisi di accertamento, abbia interamente versato le imposte.
La sentenza ha dichiarato non fondata la questione sollevata sulla base di un’interpretazione costituzionalmente orientata dell’art. 7 del D.lgsn. 472/1997, nella quale, «come del resto da tempo auspicato dalla dottrina, il comma 4 non venga letto atomisticamente, ma in rapporto con il comma 1 del medesimo art. 7 del d.lgs. n. 472 del 1997». In questi termini, infatti, il perimetro di applicazione del comma 4 viene dilatato, considerando, tra le «circostanze» che possono determinare la riduzione fino al dimezzamento della sanzione, quanto indicato nel comma 1 di tale articolo, e in particolare la condotta dell’agente e l’opera da lui svolta per l’eliminazione o l’attenuazione delle conseguenze.