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Il Pregno non possessorio

diritto civile, commerciale, tributario, previdenziale e altro ancora

Il Pregno non possessorio

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Il Decreto legge 3 maggio 2016 n. 59 ha introdotto nell’ordinamento giuridico italiano il pegno non possessorio. Si tratta di una rilevante innovazione nel mondo delle garanzie delle operazioni di finanziamento alle imprese in quanto, a differenza del pegno regolato dal codice civile, non vi è lo spossessamento del bene gravato dalla garanzia
Il pegno deve essere concesso da un’impresa iscritta nel Registro delle Imprese ove deve essere iscritto anche il debitore, se diverso dal datore di pegno.
L’oggetto del pegno non possessorio può essere costituito da qualsiasi prodotto o bene strumentale inerente all’attività di impresa (compresi i beni immateriali e gli strumenti finanziari) con la sola eccezione dei beni mobili registrati.
La garanzia ha natura rotativa in quanto, salva diversa pattuizione, il datore del pegno è autorizzato a trasformare o alienare i beni sottoposti a pegno con la conseguenza che la garanzia si trasferisce, rispettivamente, sul bene risultante dalla trasformazione, sul corrispettivo della cessione o sul bene sostitutivo acquistato con tale corrispettivo.
Il contratto costitutivo del pegno non possessorio deve avere forma scritta e deve essere iscritto in via telematica presso il registro informatizzato (il «Registro dei pegni») costituito presso l’Agenzia delle Entrate. L’iscrizione dura dieci anni e alla scadenza può essere rinnovata,
Il creditore, che intende escutere la garanzia, può vendere o locare i beni oggetto di garanzia oppure può appropriarsene (a loro volta, i crediti sottoposti a pegno possono essere escussi o ceduti), ferma in ogni caso la restituzione delle somme eccedenti l’importo garantito.

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