TFR non versato al Fondo di Tesoreria: le Sezioni Unite aprono la strada al Fondo di Garanzia
Cassazione civile, Sezioni Unite, 7 ottobre 2026, n. 26356
Le quote di trattamento di fine rapporto che il datore di lavoro avrebbe dovuto versare al Fondo di Tesoreria INPS, ma non ha effettivamente trasferito, restano un credito retributivo del lavoratore. Se l’impresa è sottoposta a liquidazione giudiziale, il lavoratore può quindi chiedere l’ammissione al passivo per quelle somme e, ricorrendone i presupposti, accedere al Fondo di Garanzia.
È il principio stabilito dalla Corte di cassazione a Sezioni Unite con la sentenza n. 26356 del 7 ottobre 2026, che risolve il contrasto sulla natura delle quote di TFR maturate dal 1° gennaio 2007 e destinate al Fondo di Tesoreria.
Due fondi, due funzioni
Il Fondo di Tesoreria e il Fondo di Garanzia sono entrambi gestiti dall’INPS, ma svolgono funzioni diverse.
Il Fondo di Tesoreria, istituito dalla legge n. 296/2006, riceve le quote di TFR che determinate imprese sono tenute a versare, quando il lavoratore non le destina alla previdenza complementare. Il Fondo di Garanzia, istituito dalla legge n. 297/1982, interviene invece a tutela del lavoratore quando il datore di lavoro è insolvente e il credito per il TFR non viene soddisfatto.
La questione era se le quote che l’impresa non aveva versato al Fondo di Tesoreria diventassero un credito esclusivamente previdenziale verso l’INPS, oppure continuassero a essere dovute dal datore di lavoro come TFR. La risposta incide direttamente sulle possibilità di recupero: chi è titolare del credito può domandarne l’ammissione al passivo e, in presenza dei requisiti di legge, chiedere l’intervento del Fondo di Garanzia.
Il caso esaminato dalla Cassazione
La controversia nasceva dalla domanda di un lavoratore che, dopo la cessazione del rapporto, era rimasto creditore di una parte del proprio TFR. Alcune quote non risultavano versate al Fondo di Tesoreria dal datore di lavoro, poi assoggettato a una procedura concorsuale.
L’INPS aveva respinto la richiesta di pagamento a carico del Fondo di Garanzia, sostenendo che le quote post-2007 fossero di competenza del Fondo di Tesoreria, anche se non versate dall’impresa. In questa prospettiva, il lavoratore non avrebbe potuto far valere quelle somme come credito retributivo verso il datore.
Le Sezioni Unite hanno respinto questa ricostruzione. Il TFR disciplinato dall’articolo 2120 del codice civile conserva natura di retribuzione differita anche nel regime introdotto dalla legge n. 296/2006. Il trasferimento delle quote al Fondo di Tesoreria modifica le modalità di provvista e di pagamento, ma non trasforma il TFR in una prestazione previdenziale autonoma.
Il datore conserva l’obbligo per le somme non versate
La Corte ha chiarito che il datore di lavoro non è un semplice intermediario incaricato di pagare somme dovute esclusivamente dall’INPS. Per le quote non effettivamente trasferite al Fondo di Tesoreria, il datore conserva la titolarità passiva dell’obbligo di corrispondere il TFR.
Ne consegue che il lavoratore può domandare l’ammissione al passivo della liquidazione giudiziale anche per le quote maturate dal 1° gennaio 2007 e non versate al Fondo. La sentenza ribadisce inoltre il principio di complementarità tra i due strumenti: il Fondo di Tesoreria interviene nei limiti delle somme effettivamente ricevute; il Fondo di Garanzia tutela il lavoratore per il credito rimasto insoddisfatto, se ricorrono le condizioni previste dalla legge.
La pronuncia non comporta, dunque, un pagamento automatico da parte dell’INPS per ogni omissione contributiva. Per accedere al Fondo di Garanzia restano necessari i presupposti e gli adempimenti previsti dalla disciplina applicabile, compreso l’accertamento del credito nella procedura concorsuale.
Perché la natura retributiva conta
La soluzione delle Sezioni Unite evita che il lavoratore perda tutela proprio quando il datore non ha adempiuto all’obbligo di versamento. Se le quote fossero considerate una prestazione previdenziale dovuta esclusivamente dal Fondo di Tesoreria, l’omissione datoriale potrebbe lasciare il lavoratore esposto a difficoltà di recupero e a questioni legate alla prescrizione dei contributi.
La qualificazione retributiva mantiene invece il credito nella sfera del rapporto di lavoro e consente di farlo valere verso il datore insolvente. Inoltre, nelle procedure concorsuali, il credito per TFR può essere fatto valere con il privilegio previsto dall’articolo 2751-bis, n. 1, del codice civile; dopo il pagamento al lavoratore, l’INPS può surrogarsi nella sua posizione secondo le regole previste per il Fondo di Garanzia.
La Corte richiama anche l’esigenza di coerenza del sistema: il TFR non cambia natura giuridica in base alle dimensioni dell’impresa o al soggetto incaricato di custodirne le quote. Resta retribuzione differita; cambiano, in presenza dei requisiti di legge, le modalità di gestione e di pagamento.
Le ricadute pratiche
Per i lavoratori coinvolti, la sentenza offre un chiarimento importante: in caso di insolvenza del datore, le quote di TFR non versate al Fondo di Tesoreria possono essere fatte valere come credito verso l’impresa e, una volta soddisfatti i requisiti previsti, possono rientrare nella tutela del Fondo di Garanzia.
Ogni caso richiede comunque di verificare il periodo di maturazione del TFR, le somme effettivamente accreditate al Fondo, la documentazione del credito e lo stato della procedura concorsuale. Le soglie dimensionali che determinano l’obbligo di versamento al Fondo di Tesoreria sono state inoltre modificate dalla legge di bilancio 2026; la soglia di almeno cinquanta dipendenti indicata nel principio della sentenza si riferisce al regime oggetto della controversia.
