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La TIA2 è il corrispettivo di un servizio, non un tributo.

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La TIA2 è il corrispettivo di un servizio, non un tributo.

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La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 16332 del 21 giugno 2018,  ha stabilito che la nuova tariffa sui rifiuti (cosiddetta TIA 2) ha natura corrispettiva  e privatistica sicché va assoggettata ad IVA.
Fin dall’introduzione della TIA1 (tariffa di igiene ambientale), in sostituzione della precedente TARSU, si è sempre discusso  sulla natura tributaria o privatistica della tariffa.
La Corte Costituzionale con la sentenza n. 238/2009 aveva riconosciuto che, quanto alla  TIA1, dietro al nome di “Tariffa” si celava un tributo, per cui era illegittima l’applicazione dell’Iva, non potendosi applicare un’imposta su un tributo.
A opposta conclusione perviene la Suprema Corte di Cassazione con riferimento alla successiva tariffa integrata ambientale, cosiddetta TIA2.
Infatti la legge che la regola (Dlgs 152/2006, articolo 238) fa esplicito riferimento ai “corrispettivi” dovuti per lo svolgimento del servizio di raccolta rifiuti, collegando così espressamente la TIA2 al concetto di prestazioni di servizi resi a fronte di corrispettivi, che secondo quanto previsto dall’art. 3 del DPR 633/1972 devono essere assoggettati ad Iva.
A definire la natura della TIA 2 è stato il successivo art. 14, comma 33 del DL 78/2010, con il quale il legislatore, interpretando autenticamente il suddetto articolo 238 del DLgs. 152/2006, ha stabilito che la TIA2 non ha natura tributaria, ma ha natura privatistica, ed è pertanto soggetta a Iva ai sensi degli artt. 1, 3, 4, co. II e III del Dpr 633/1972.
Dunque è ora pacifico la TIA1 (applicata fino al 30 giugno 2010) aveva natura tributaria e quindi non scontava l’Iva; invece la nuova TIA 2  ha natura di corrispettivo ed è soggetta all’IVA.
Se però  il Comune nel proprio regolamento ha deciso per mantenere la TIA1 in precedenza adottata, alla stessa continua ad applicarsi la normativa di riferimento secondo l’interpretazione della Corte Costituzionale e della consolidata giurisprudenza di legittimità (art. 49 DLgs. n. 22/1997) per cui trattandosi di tributo non si applica l’Iva.
Il rovescio della medaglia è che se la TIA2  ha natura di corrispettivo di un servizio assoggettato ad IVA, allora essa non deve essere pagata se il servizio non viene reso o non deve essere pagata integralmente se viene reso  solo in alcuni periodo dell’anno come ad esempio per le località balneari.
Si aprono perciò dei possibili percorsi di rimborso a favore di determinati soggetti.

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