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Decreto Legge Dignità

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Decreto Legge Dignità

Ecco in breve quali saranno le novità sul lavoro contenute nel DL Dignità, che entrerà a breve in vigore subito dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale
Novità sul contratto a termine
Il  DL Dignità dignità prevede al Titolo 1 le “Misure per il contrasto al precariato”.
L’articolo 1 apporta quindi modifiche alla disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato.
Anzitutto si prevede una  modifica del Jobs Act per i contratti a termine (D. lgs 81/2015).
Il nuovo contratto a termine
  • Il primo contratto potrà avere una durata massima di 12 mesi se stipulato senza causale (ovvero la motivazione tecnica che induce a stipulare un rapporto a termine);
  • Potrà essere stipulato con una durata massima di 24 mesi se viene prevista da subito la causale.
  • Dopo i primi 12 mesi “acausali”, si potrà rinnovare il contratto per un massimo di altri 12 mesi, ma con l’obbligo di indicare la causale.
  • Il numero delle proroghe possibili nei contratti a termine diminuisce da 5 a 4 fermo restando la durata massima di 24 mesi, come descritto sopra; alla sesta proroga il contratto si intende a tempo indeterminato.
  • Le cause del contratto a termine possono essere le seguenti:
    – temporanee e oggettive, estranee all’ordinaria attività del datore di lavoro, o per esigenze sostitutive;
    – connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili dell’attività ordinaria;
    – relative alle attività stagionali (art. 21, comma 2) e a picchi di attività.
  • I contratti rinnovati avranno un costo contributivo dello 0,5% in più rispetto all’1,4% già previsto per i contratti a tempo determinato.
  • Il contratto a termine potrà essere impugnato entro 180 giorni (in precedenza il limite era di 120 giorni).
  • Fase transitoriaIl DL Dignità prevede che le disposizioni si applicano ai contratti di lavoro a tempo determinato nuovi, ovvero sottoscritti dopo l’entrata in vigore del Decreto-Legge; inoltre la nuova disciplina si applica anche in caso di rinnovo a tempo determinato di contratti in corso alla data di entrata in vigore del decreto.
Somministrazione lavoro
Non si è proceduto alla abrogazione dello staff leasing, ossia del contratto di somministrazione a tempo determinato.
Al contratto di somministrazione a tempo determinato si applicano le stesse norme previste  ora per il contratto a termine.

Licenziamenti
Il DL Dignità interviene anche sui licenziamenti nei contratti a tempo indeterminato a tutele crescenti (D. lgs 23/2015).
Se il licenziamento non è per:
– giustificato motivo oggettivo,
– o per giustificato motivo soggettivo,
– o giusta causa
l’indennità spettante al lavoratore, sale da un minimo di 6 (prima era 4) ad un massimo di 36 mensilità (in precedenza 24).
Si tratta di una indennità non soggetta a contribuzione calcolata sull’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR.

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