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Socio amministratore di S.r.l.: limiti alla doppia iscrizione previdenziale

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Socio amministratore di S.r.l.: limiti alla doppia iscrizione previdenziale

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La Corte di Cassazione ( Sez. lavoro, Ord.,  10-07-2019, n. 18553) è nuovamente intervenuta sul problema del cumulo dell’iscrizione del socio amministratore della S.r.l.  alla gestione commercianti  con l’iscrizione alla gestione separata.
Si ribadisce  il principio (peraltro sancito da una norma di interpretazione autentica) per cui  il socio amministratore di una società a responsabilità limitata che partecipi al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza ha l’obbligo di iscrizione alla gestione commercianti oltre che alla gestione separata per gli emolumenti percepiti come amministratore; tuttavia  qualora egli si limiti ad esercitare l’attività di amministratore, deve essere iscritto alla sola gestione separata, operando le due attività su piani giuridici differenti, in quanto la prima è diretta alla concreta realizzazione dello scopo sociale, attraverso il concorso dell’opera prestata dai soci e dagli altri lavoratori, e la seconda alla esecuzione del contratto di società sulla base di una relazione di immedesimazione organica volta, a seconda della concreta delega, alla partecipazione alle attività di gestione, di impulso e di rappresentanza (v. da ultimo Cass. n. 10426 del 02/05/2018).
Non è in dubbio la cumulabilità dell’iscrizione alla gestione commercianti con quella alla gestione separata, ma si rileva che se l’interessato non svolga attività ulteriore rispetto a quella propria dell’amministratore, in quanto le funzioni necessarie per la concreta realizzazione dello scopo sociale sono affidate ad altre persone (dipendenti o collaboratori autonomi ), allora non sussistono i requisiti richiesti dalla L. 23 dicembre 1996, n. 662, art. 1, comma 203 per l’iscrizione obbligatoria alla gestione previdenziale commercianti.
Va rammentato altresì che l’onere di dimostrare la sussistenza degli elementi costitutivi della pretesa impositiva, e dunque dei requisiti congiunti di abitualità e prevalenza, è a carico dell’Inps (cfr. Cass. n. 5763 del 2002; Cass., n. 23600 del 2009).
Tali requisiti devono risultare da una comparazione tra l’attività di natura commerciale svolta all’interno della società e le eventuali ulteriori personali attività lavorative svolte (senza considerare quella prestata come amministratore di s.r.l.).

 

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