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Il sostituito d’imposta non è responsabile per l’omesso versamento della ritenuta d’acconto

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Il sostituito d’imposta non è responsabile per l’omesso versamento della ritenuta d’acconto

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Le Sezioni Unite della Cassazione (12 aprile 2019 n. 10378) sono recentemente intervenute statuendo che il sostituito d’imposta non è responsabile se il sostituto non versi la ritenuta d’acconto regolarmente operata.
Si rammenta che l’art. 22 del Tur riconosce al sostituito d’imposta il diritto di scomputare le ritenute d’acconto effettuate dal sostituto.
Le Sezioni Unite sono state  chiamate a decidere se la norma prevista dall’art. 35 del D.P.R.  n. 602 del 1973, che prevede la solidarietà del sostituito e del sostituto in ipotesi di omessa  effettuazione e omesso versamento della ritenuta, sia applicabile anche nel caso in cui la ritenuta venga operata, ma non sia versata dal sostituto.
Secondo le Sezioni Unite il tenore dell’art. 64, comma 2, del D.P.R. n. 600/1973 (che disciplina il giudizio di accertamento dell’imposta in caso di sostituzione e che individua come soggetto passivo esclusivamente il sostituito) dimostrerebbe che l’obbligazione che la legge pone ad esclusivo carico del sostituito (vedansi gli articoli 23 e seguenti del D.P.R. 600/73),  ovvero l’obbligo di versamento della ritenuta d’acconto, si pone come  obbligazione del tutto autonoma rispetto all’obbligo di versamento dell’imposta.
A fronte di tale obbligo di versamento della ritenuta d’acconto, viene riconosciuto al sostituto un corrispondente obbligo di rivalsa stabilito dall’art. 64, comma primo, del D.P.R. n. 600/73.
L’art. 35 del D.P.R. n. 602/73  prevede un vincolo di solidarietà a carico del sostituito  soltanto per l’ipotesi in cui il sostituto non abbia versato la ritenuta d’acconto; ciò esclude che, al di fuori delle ipotesi dell’inadempimento del sostituto ivi previsto, il sostituito possa in via solidale essere tenuto al pagamento dell’acconto di imposta, venendo così a confermare l’assunto che la autonoma obbligazione di versamento dell’acconto è stata posta unicamente a carico del sostituto.
Da ciò ne deriva che la speciale fattispecie di solidarietà del sostituto con il sostituito per l’obbligazione di versamento dell’acconto di imposta, in caso di inadempimento del sostituto, viene condizionata dall’art. 35 citato esclusivamente nella circostanza in cui non siano state operate le ritenute d’acconto.
In diverso caso, il sostituito è pienamente esonerato da ogni responsabilità per l’omesso versamento.

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