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Opposizione ad ordinanza ingiunzione emessa dall’Ispettorato Territoriale del Lavoro: rito e sospensione feriale

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Opposizione ad ordinanza ingiunzione emessa dall’Ispettorato Territoriale del Lavoro: rito e sospensione feriale

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L’impugnazione dell’ordinanza ingiunzione, emessa dall’Ispettorato del Lavoro, avente a oggetto la irrogazione di sanzione amministrativa, in materia di violazione della legislazione del lavoro, si propone dinanzi al Tribunale, sezione lavoro, ed è assoggettata al rito del lavoro (Art. 6 D.lgs. n. 150/2011).
Trattandosi di controversia che attiene alla esistenza e alla disciplina del rapporto di lavoro, per l’effetto, ai sensi degli artt. 409 e 442 cpc, non può applicarsi la sospensione feriale del termine (1 – 31 agosto) al fine del computo del termine per la impugnazione ovvero 30 giorni dalla notifica della ordinanza ingiunzione (Corte di Cassazione, sezione lavoro, sentenza n. 2034/2020, depositata il 9/1/2020.)
Per quanto riguarda l’appello, esso va proposto nella forma del ricorso, in conformità alle regole del rito del lavoro (applicabili ai sensi degli artt. 6 e 7 del d.lgs. n. 150 del 2011), con le modalità e nei termini previsti dall’art. 434 c.p.c.: perciò, se il gravame è erroneamente introdotto con citazione, quest’ultima deve essere non solo notificata, ma anche depositata nel termine di sei mesi dal
deposito della sentenza impugnata (Cass. Sez. 6-2, n. 01020/2017) o di trenta giorni dalla sua notificazione (Cass. Sez. 6-2, n. 19298/2017).
Specularmente, prima dell’entrata in vigore del d.lgs. n. 150 del 2011 l’appello doveva essere proposto con citazione, di talché l’erronea introduzione con ricorso era suscettibile di sanatoria solo in caso di notificazione alla controparte entro il termine prescritto dalla legge (Cass. Sez. 6-3, n. 05295/2017).

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