Il nuovo pignoramento presso terzi
La Legge 26 novembre 2021, n. 206, Art. 1, Comma 32, ha modificato l’Art. 543 C.P.C. intervenendo sulla procedura di pignoramento nell’espropriazione presso terzi con i seguenti commi che si aggiungono al previgente quarto:
“Il creditore, entro la data dell’udienza di comparizione indicata nell’atto di pignoramento, notifica al debitore e al terzo l’avviso di avvenuta iscrizione a ruolo con indicazione del numero di ruolo della procedura e deposita l’avviso notificato nel fascicolo dell’esecuzione. La mancata notifica dell’avviso o il suo mancato deposito nel fascicolo dell’esecuzione determina l’inefficacia del pignoramento.
Qualora il pignoramento sia eseguito nei confronti di più terzi, l’inefficacia si produce solo nei confronti dei terzi rispetto ai quali non è notificato o depositato l’avviso. In ogni caso, ove la notifica dell’avviso di cui al presente comma non sia effettuata, gli obblighi del debitore e del terzo cessano alla data dell’udienza indicata nell’atto di pignoramento”.
In vigore dal 22 giugno 2022