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Trasferte e rimborsi chilometrici ai soci amministratori di società di persone

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Trasferte e rimborsi chilometrici ai soci amministratori di società di persone

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Con la recente sentenza n. 260/2025 (depositata il 25 giugno 2025), la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Treviso è tornata ad affrontare una questione molto dibattuta in materia di deducibilità fiscale: il riconoscimento delle indennità di trasferta e dei rimborsi chilometrici erogati ai soci amministratori di società di persone.

Il caso concreto

Una società in nome collettivo, operante come agenzia assicurativa, era stata sottoposta a verifica dall’Agenzia delle Entrate con contestazione di diversi rilievi. Tra questi, in particolare:

  • l’indeducibilità totale delle indennità di trasferta (per circa 18.500 euro);

  • l’indeducibilità dei rimborsi chilometrici corrisposti ai soci amministratori (per circa 31.000 euro).

La società aveva dedotto tali costi richiamando l’art. 95 del TUIR, che disciplina la deducibilità delle spese per lavoro dipendente e assimilato, sostenendo la loro piena inerenza all’attività di impresa.

La decisione della Corte

La Corte trevigiana ha rigettato la tesi della società, confermando la non deducibilità delle somme erogate ai soci amministratori a titolo di diaria e rimborsi chilometrici.

Le motivazioni si basano su alcuni principi consolidati:

  1. Assenza di un rapporto di lavoro dipendente

    • Le norme invocate (artt. 51 e 95 TUIR) si riferiscono espressamente a lavoratori dipendenti o collaboratori coordinati e continuativi.

    • I soci amministratori di una società di persone non possono essere equiparati a tali figure, in quanto non vi è distinzione tra “datore di lavoro” e “lavoratore”: la società e i soci coincidono.

  2. Difetto di documentazione

    • I rimborsi erano giustificati solo da prospetti e tabelle predisposte internamente (“autoconfezionate”), ritenute inidonee a dimostrare l’effettività delle trasferte.

    • Mancavano documenti di riscontro come ricevute di pedaggi, scontrini di spese sostenute in occasione delle missioni, corrispondenza commerciale o altra prova oggettiva.

  3. Onere della prova in capo al contribuente

    • Secondo la Cassazione (ex multis, ordinanza n. 2831/2022 e sent. n. 10059/2024), è il contribuente che deve dimostrare l’inerenza e la certezza del costo.

    • In mancanza di prova documentale, i costi non possono essere considerati deducibili.

Le conseguenze pratiche

La decisione conferma un orientamento ormai costante della giurisprudenza tributaria:

  • le indennità di trasferta e i rimborsi chilometrici ai soci di società di persone non sono deducibili, se non supportati da una prova concreta e documentata;

  • non è sufficiente predisporre schede interne o calcoli basati sulle tabelle ACI, se non vi è traccia di spese effettivamente sostenute;

  • l’onere probatorio grava interamente sulla società e sui soci, che devono produrre elementi oggettivi a sostegno della deduzione.

Considerazioni finali

La sentenza della CGT di Treviso ribadisce che, nel rapporto tra società di persone e soci amministratori, non si applicano le regole previste per i lavoratori dipendenti. In assenza di un soggetto “terzo” che riceve il rimborso, le indennità assumono carattere autoreferenziale e non possono essere riconosciute fiscalmente.

Per le società di persone, ciò comporta la necessità di:

  • valutare con estrema cautela l’imputazione di spese di trasferta e rimborsi ai soci;

  • predisporre sempre idonea documentazione giustificativa (ricevute, corrispondenza, prove delle missioni svolte);

  • considerare, in sede di pianificazione fiscale, che tali costi rischiano di essere contestati e recuperati dall’Amministrazione finanziaria.

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